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Sez. 1, Sentenza n. 6714 del 30/03/2005 (Rv. 580679 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Violazione - Conseguenze - Danno non patrimoniale - "In re ipsa" - Esclusione - Onere di allegazione - Necessità - Portata - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580679-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di irragionevole durata del processo civile, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, il danno non patrimoniale, pur configurandosi come una conseguenza normale della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, non è nè automatico nè necessario, sicchè deve escludersi la configurabilità di un tale danno <in re ipsa> (ossia di un danno automaticamente e necessariamente insito nell'accertamento della violazione), atteso che una corretta lettura della norma di legge interna, conforme alla giurisprudenza degli organi della Convenzione europea di Strasburgo (alla stregua della quale il danno non patrimoniale conseguente alla durata non ragionevole del processo, una volta che sia stata dimostrata la violazione dell'art. 6 della Convenzione, viene normalmente liquidato senza necessità che la sua sussistenza sia provata, sia pure in via presuntiva), non può travolgere anche il principio dispositivo, che costituisce l'essenza del processo civile nazionale, in modo tale da imporre al giudice l'interpretazione della domanda di merito idonea a travalicare l'intento manifestato dalla parte, (Nell'enunciare il principio suddetto, la Corte ha precisato che la sentenza delle SS.UU. n. 1338 del 2004, che ha riconsiderato l'orientamento del giudice di legittimità in materia di ragionevole durata del processo e di equa riparazione, ai sensi dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, se ha compiuto una semplificazione degli oneri probatori, non ha escluso, a carico del ricorrente, il dovere primario di allegazione dell'esistenza del danno, della sua natura e dei fattori della sua causazione efficiente).

Riferimenti normativi: Legge 24/02/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)