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Sez. L, Sentenza n. 7550 del 04/06/2001 (Rv. 547254 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - AGGRAVAMENTO | Verificatosi successivamente alla sentenza impugnata - Deducibilità con il ricorso per cassazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547254-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - AGGRAVAMENTO

Nell'ambito della domanda giudiziale intesa al riconoscimento di una prestazione previdenziale di invalidità, l'aggravamento di malattia verificatosi successivamente alla sentenza impugnata non può essere dedotto nel giudizio di legittimità, in quanto l'art. 149 disp. att. cod. proc. civ. - che impone al giudice di valutare gli aggravamenti verificatisi anche nel corso del procedimento giudiziario - non importa deroga al principio che nel giudizio di cassazione non è consentito proporre temi di contestazione diversi da quelli dedotti nelle fasi di merito.

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)