Sez. L, Sentenza n. 7776 del 20/08/1997 (Rv. 506897 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - AGGRAVAMENTO | Sopravvenute infermità - Dopo la sentenza di primo grado - Addebito al giudice di appello, da parte dell'assicurato, della disapplicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ. - Onere correlativo dell'assicurato medesimo - Oggetto.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - AGGRAVAMENTO
Nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del diritto alla pensione d'invalidità, incombe all'assicurato che addebita al giudice d'appello la disapplicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ. (non applicabile nel giudizio di Cassazione) di dimostrare la determinante rilevanza dell'infermità che asserisce sopravvenuta agli accertamenti ed alla pronuncia del primo giudice ovvero dei pretesi aggravamenti delle malattie da questi già valutate in modo da rendere palese che la positiva valutazione dei fatti dedotti avrebbe comportato con certezza la declaratoria del diritto alla pensione per riduzione della capacità di guadagno al di sotto dei limiti di legge.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)