Sez. 3, Sentenza n. 134 del 09/01/1998 (Rv. 511400 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Danno morale - Criterio equitativo - Frazione del danno biologico riconosciuto - Legittimità - Ragioni - Condizioni.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE
La valutazione equitativa del danno morale da fatto illecito (art. 2059 cod. civ.) liquidandolo in una frazione - solitamente da un terzo alla metà - di quello biologico riconosciuto, risponde all'esigenza di evitare liquidazioni ogni volta diverse, imprevedibili, suscettive quanto meno di apparire arbitrarie, ed è perciò legittima, se, nell'applicare tale criterio, il giudice del merito dà conto delle particolarità del caso concreto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Proc. Civ. art. 360 quinquies
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)