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Sez. 3, Sentenza n. 13066 del 14/07/2004 (Rv. 574567 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Danno non patrimoniale - Determinazione - Criteri equitativi - Applicabilità - Censurabilità in Cassazione - Condizioni - Limiti.
Stato
decisa il 2004-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574567-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)

In tema di risarcimento del danno per fatto illecito, la liquidazione del danno morale del danneggiato conseguente all'illecito sfugge necessariamente ad una precisa valutazione analitica, e resta affidata al criterio equitativo, non sindacabile in sede di legittimità ove il giudice del merito dia del medesimo conto, la valutazione risulti congruente al caso, e la concreta determinazione dell'ammontare del danno non sia, per difetto o per eccesso, palesemente sproporzionata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)