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Sez. 2, Sentenza n. 12351 del 05/12/1997 (Rv. 510743 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Morte o perdita della capacità della parte costituita - Sopravvenienza tra due fasi processuali - Conseguenze - Disciplina ex artt. 328 cod. proc. civ. - Applicabilità - Difensore della parte deceduta munito di procura rilasciatagli dal defunto - Abilitazione a proporre impugnazione o ad effettuarne la notifica - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510743-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE

Qualora la morte o la perdita della capacità della parte costituita si verifichino tra una fase processuale e l'altra, il problema della notificazione dell'atto di impugnazione e della instaurazione della fase processuale di gravame va risolto in base alle disposizioni normative contenute nell'art. 328 cod. proc. civ., secondo cui l'evento interruttivo verificatosi dopo la pubblicazione della sentenza conclusiva di una fase di merito incide non più sul processo, ma sui termini della proposizione dell'impugnazione, diversi a seconda che si tratti di termini brevi (art. 325 cod. proc. civ.) o di termine annuale di decadenza (art. 327 cod. proc. civ.), non potendosi prescindere dalla nuova situazione soggettiva verificatasi, dovendo l'impugnazione essere proposta ed il giudizio svolgersi da e contro gli eredi del defunto che siano parti sostanziali interessate alla controversia ed al processo. Pertanto, il difensore della parte deceduta tra una fase e l'altra del processo non è abilitato sulla base della procura rilasciatagli dal defunto a proporre impugnazione ovvero ad effettuarne la notifica con iscrizione della causa a ruolo per il giudizio di gravame, poiché in tale ipotesi la morte della parte determina automaticamente ed immediatamente in base al disposto dell'art. 1722 n.4 cod. civ. l'estinzione del mandato per morte del mandante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1722, Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)