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Sez. 3, Sentenza n. 6404 del 25/06/1990 (Rv. 467979 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - TERMINI - INTERRUZIONE - MORTE O PERDITA DELLA CAPACITÀ DELLA PARTE COSTITUITA A MEZZO DI PROCURATORE - SOPRAVVENIENZA TRA DUE FASI PROCESSUALI, DOPO LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA CONCLUSIVA DI UNA FASE - CONSEGUENZE - SUL TERMINE E NON SUL PROCESSO - DISCIPLINA EX ART. 328 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - NUOVA REALE SITUAZIONE SOGGETTIVA DELLE PARTI - RILEVANZA ESCLUSIVA.*
Stato
decisa il 1990-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467979-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - TERMINI - INTERRUZIONE - MORTE O PERDITA DELLA CAPACITÀ DELLA PARTE COSTITUITA A MEZZO DI PROCURATORE - SOPRAVVENIENZA TRA DUE FASI PROCESSUALI, DOPO LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA CONCLUSIVA DI UNA FASE - CONSEGUENZE - SUL TERMINE E NON SUL PROCESSO - DISCIPLINA EX ART. 328 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - NUOVA REALE SITUAZIONE SOGGETTIVA DELLE PARTI - RILEVANZA ESCLUSIVA.*

Qualora la morte o la perdita della capacità della parte costituita si verifichino tra una fase processuale e l'altra, il problema della notificazione dell'atto di impugnazione e della instaurazione della fase processuale di gravame va risolto in base alle Disposizioni normative contenute nell'art. 328 cod. proc. civ., secondo cui l'evento interruttivo verificatosi dopo la pubblicazione della sentenza conclusiva di una fase di merito incide non più sul processo, ma sui termini per la proposizione dell'impugnazione, diversi a seconda che si tratti di termine breve (art. 325 cod. proc. civ.) o di termine annuale di decadenza (art. 327 cod. civ.); conseguentemente in nessun caso si può prescindere dalla nuova situazione soggettiva verificatasi con riguardo ad una delle parti, salvo che la controparte non abbia senza sua colpa ignorato l'evento, nel qual caso trova applicazione la disciplina dell'art. 291 cod. proc. civ.. (Conf 3888/80, mass n 407769; (Conf 3630/78, mass n 393141).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)