Sez. 5, Sentenza n. 23479 del 17/12/2004 (Rv. 578964 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Somme corrisposte a titolo di indennità sostitutiva del preavviso - Tassazione - Agevolazione ex art. 17, comma quarto bis, del d.P.R. n. 917 del 1986, relativa alle somme corrisposte a titolo di incentivo all'esodo volontario dei dipendenti - Applicabilità del beneficio - Condizioni - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE
In tema di imposta sui redditi, le somme corrisposte a titolo di indennità sostitutiva del preavviso sono soggette all'aliquota agevolata prevista dall'art. 17, comma quarto bis, del d.P.R. b. 917 del 1986, per gli incentivi all'esodo dei dipendenti, qualora siano assimilabili a tali incentivi, in quanto corrisposte in base agli accordi stipulati in sede di risoluzione consensuale ad efficacia differita del rapporto di lavoro (nella specie per "accettazione-adesione" all'offerta di esodo incentivato) e, quindi, non assolvano la finalità che è propria dell'indennità sostitutiva del preavviso, di compensare il lavoratore per il disagio conseguente alla necessità della ricerca di un nuovo posto di lavoro a causa dell'esercizio del diritto unilaterale di recesso da parte del datore di lavoro.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 17 com. 4 n. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)