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Sez. 3, Sentenza n. 5434 del 20/08/1983 (Rv. 430355 - 01)

LOCAZIONE - AZIENDA OPIFICIO INDUSTRIALE - VENDITA O LOCAZIONE DELL'AZIENDA - CONTESTUALE CESSIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE - COMUNICAZIONE AL LOCATORE - OMISSIONE - CONSEGUENZE - POTERI DEL LOCATORE.*
Stato
decisa il 1983-08-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430355-01

LOCAZIONE - AZIENDA OPIFICIO INDUSTRIALE - VENDITA O LOCAZIONE DELL'AZIENDA - CONTESTUALE CESSIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE - COMUNICAZIONE AL LOCATORE - OMISSIONE - CONSEGUENZE - POTERI DEL LOCATORE.*

La cessione del contratto di locazione operata dal conduttore senza il consenso del locatore, nell'Esercizio della facoltà attribuitagli dall'art. 5 della legge 27 gennaio 1963 n. 19 sotto condizione della contestuale vendita o locazione dell'azienda, non deve essere preceduta, a pena di Invalidità, dalla relativa comunicazione al locatore medesimo, prevista dalla norma citata, in quanto l'omissione di siffatta comunicazione non incide, di per sè sola, sulla legittimità della cessione, ma comporta la protrazione della decorrenza del termine di quindici giorni, entro il quale il locatore può opporsi per gravi motivi, al momento in cui quest'ultimo abbia effettiva conoscenza della cessione. (V 6465/81, mass n 417293; (V 3717/81, mass n 414353; (Conf 107/83, mass n 424902).*

Riferimenti normativi: Legge 27/01/1963 num. 19 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)