Sez. 1, Sentenza n. 47299 del 29/11/2011 Ud. (dep. 20/12/2011) Rv. 251407 - 01
ARMI - IN GENERE | Custodia - Obbligo di diligenza - Contenuto - Fattispecie.
ARMI - IN GENERE
L'obbligo di diligenza nella custodia delle armi, previsto dall'art. 20 della legge n. 110 del 1975 - quando non si tratti di soggetti che esercitino professionalmente attività in materia di armi ed esplosivi - è adempiuto a condizione che risultino adottate le cautele che, nelle specifiche situazioni di fatto, possono esigersi da una persona di normale prudenza, secondo il criterio dell' "id quod plerumque accidit". (Nella specie, la Corte ha ritenuto integrato il reato nel caso della custodia di una pistola cal. 9 nel cassetto di un comò privo di sistemi di chiusura).
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)