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Sez. U, Sentenza n. 1997 del 11/02/2003 (Rv. 560387 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - CASI DI OPPOSIZIONE - PREGIUDIZIO PER IL DIRITTO AUTONOMO DI UN TERZO | Presupposti legittimanti l'opposizione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560387-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - CASI DI OPPOSIZIONE - PREGIUDIZIO PER IL DIRITTO AUTONOMO DI UN TERZO

Non qualsiasi pregiudizio legittima il terzo alla proposizione dell'opposizione di terzo ordinaria, ma solo quello che derivi dalla titolarità di una situazione incompatibile con quella accertata o eventualmente costituita dalla sentenza impugnata. (Enunciando il principio di cui in massima, le S.U., in un caso nel quale si discuteva dell'ammissibilità dell'intervento di terzo in appello, consentito dall'art. 344 cod. proc. civ. solo in favore di colui che potrebbe proporre opposizione a norma dell'art. 404 dello stesso codice, hanno ritenuto che esattamente i giudici di appello, nel giudizio di impugnazione avverso la sentenza dichiarativa del fallimento di una società per azioni, avessero escluso l'intervento dell'amministratore unico della società fallita e fideiussore delle banche ammesse al passivo, non essendo questi titolare di un diritto incompatibile con la situazione giuridica accertata dalla sentenza impugnata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 344, Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)