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Sez. 3, Sentenza n. 71 del 15/10/2009 Cc. (dep. 07/01/2010) Rv. 245890 - 01

EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA | Lottizzazione abusiva - Piano di lottizzazione - Zona non soggetta a vincolo paesaggistico - Valutazione paesaggistica regionale - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-10-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/245890-01

EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA

Il reato di lottizzazione abusiva non è configurabile nel caso in cui manchi la preventiva valutazione paesaggistica regionale del piano di lottizzazione riguardante zone di territorio non soggette a vincolo paesaggistico, in quanto l'obbligatorietà del nulla osta regionale in sede di approvazione del piano, già prevista dall'art. 28, comma secondo, L. 17 agosto 1942, n. 1150, è stata eliminata dall'art. 24, comma primo, L. 28 febbraio 1985, n. 47. (In motivazione la Corte ha, altresì, precisato che spetta al Consiglio comunale, quale organo deliberante dell'Ente locale dotato di potere normativo, la competenza all'approvazione dei piani di lottizzazione).

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 28 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 19 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 lett. C CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 24 com. 1 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 30 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)