Sez. 3 - , Sentenza n. 5508 del 02/10/2019 Ud. (dep. 12/02/2020) Rv. 278253 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Urbanistica - Reato di lottizzazione abusiva - Violazione del vincolo idrogeologico - Configurabilità - Ragioni.
EDILIZIA - IN GENERE
Il reato di lottizzazione abusiva è configurabile anche quando vengono realizzate un insieme di opere che comportino una trasformazione urbanistica o edilizia del territorio in violazione del vincolo idrogeologico, atteso il richiamo da parte dell'art. 44, comma 1, lett. c), primo periodo, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 all'art. 30 dello stesso d.P.R., che, descrivendo la lottizzazione abusiva dei terreni, fa riferimento alla violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali. (In motivazione, la Corte ha precisato che, invece, la violazione del vincolo indicato non integra il diverso reato di edificazione nelle zone vincolate, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso di costruire di cui al secondo periodo del medesimo art. 44, comma 1, lett. c), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380).
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 lett. C CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 30
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)