Sez. 3, Sentenza n. 37274 del 11/06/2008 Ud. (dep. 01/10/2008) Rv. 241155 - 01
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA | Piano di lottizzazione - Zona non soggetta a vincolo paesaggistico - Valutazione paesaggistica regionale - Necessità.
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA
È configurabile il reato di lottizzazione abusiva nel caso in cui manchi la preventiva valutazione paesaggistica regionale del piano di lottizzazione riguardante zone di territorio non soggette a vincolo paesistico, in quanto tale valutazione rappresenta un intervento consultivo di carattere generale e programmatorio sulla compatibilità ambientale dello strumento urbanistico attuativo. (In motivazione la Corte, nell'enunciare tale principio, ha ulteriormente precisato che i due atti possono fondersi in un unico provvedimento "complesso", ma è necessario che quest'ultimo contenga ambedue le distinte valutazioni, proprie dell'attività consultiva e di quella autorizzatoria).
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 28 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 19 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 lett. C CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 431 CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 431 art. 1 sexies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)