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Sez. 3, Sentenza n. 11716 del 29/01/2001 Ud. (dep. 26/03/2001) Rv. 221201 - 01

EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA | Piano di lottizzazione - Piano relativo a zona non sottoposta a vincolo - Valutazione paesaggistica regionale - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-01-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221201-01

EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA

In tema di lottizzazione è necessaria la preventiva valutazione paesaggistica di competenza regionale anche qualora il piano di lottizzazione riguardi zone di territorio non soggette a vincolo paesaggistico, in quanto essa costituisce una forma di intervento consultivo di carattere generale e programmatorio circa la compatibilità ambientale dello strumento urbanistico attuativo, ed è provvedimento diverso da quello riguardante la compatibilità di un particolare intervento con il vincolo ex art. 151 del D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490, pur potendo i due diversi atti confluire in uno solo, a condizione che risultino compiute entrambe le valutazioni che sono proprie dell'attività consultiva per un verso e di quella autorizzatoria per l'altro.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 27/06/1985 num. 312 art. 1 CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 431 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 art. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)