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Sez. L, Sentenza n. 4411 del 06/07/1981 (Rv. 415104 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - GIUDICE COMPETENTE - DECISIONE DI UNA CONTROVERSIA DA PARTE DELLA CORTE D'APPELLO IN FUNZIONE DI MAGISTRATURA DEL LAVORO ANZICHE IN SEDE ORDINARIA O VICEVERSA - DEDUZIONE IN CASSAZIONE DELLA NULLITA DEL GIUDIZIO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1981-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415104-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - GIUDICE COMPETENTE - DECISIONE DI UNA CONTROVERSIA DA PARTE DELLA CORTE D'APPELLO IN FUNZIONE DI MAGISTRATURA DEL LAVORO ANZICHE IN SEDE ORDINARIA O VICEVERSA - DEDUZIONE IN CASSAZIONE DELLA NULLITA DEL GIUDIZIO - INAMMISSIBILITA.*

Anche nel vigore della legge 11 agosto 1973 n 533, come nel regime dell'ordinamento processuale previgente, la distinzione tra giudice del lavoro e giudice ordinario non involge una questione di di Competenza ma di semplice diversita di rito, salvo il caso in cui questa abbia inciso sulla Determinazione della Competenza in senso proprio, con la conseguenza che non e ammissibile dedurre in Cassazione la nullita del giudizio per avere la Corte d'appello giudicato in funzione di magistratura del lavoro anziche in Sede ordinaria o viceversa. (V 6542/79, mass n 403302; (V 4872/79, mass n 401500; (Conf 35/78, mass n 398321).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)