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Sez. L, Sentenza n. 2199 del 30/05/1975 (Rv. 375981 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1975-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375981-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*

A norma del disposto combinato degli artt 11 della legge 15 luglio 1966 n 604, 18 e 35 della legge 20 maggio 1970 n 300 (statuto dei lavoratori), la tutela cosidetta reale, consistente nella reintegrazione nel posto di lavoro, compete, nel caso di licenziamento illegittimo, sia nei confronti dei datori di lavoro che, anche se non imprenditori, occupino piu di trentacinque dipendenti pur se inseriti in unita produttive di piccolissime dimensioni, sia nella ipotesi che il dipendente risulti inserito in unita produttive d'impresa, costituite da piu di quindici dipendenti per il settore industriale e commerciali o di piu di cinque dipendenti per il settore agricolo, anche se la consistenza complessiva della impresa non sia superiore a trentacinque dipendenti.*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)