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Sez. L, Sentenza n. 6165 del 20/10/1983 (Rv. 430956 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - RIASSUNZIONE OBBLIGATORIA DEL LAVORATORE - DISCIPLINA EX ART. 18 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 ED EX ARTT. 8 E 11 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - AMBITO DI APPLICAZIONE RISPETTIVO.*
Stato
decisa il 1983-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430956-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - RIASSUNZIONE OBBLIGATORIA DEL LAVORATORE - DISCIPLINA EX ART. 18 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 ED EX ARTT. 8 E 11 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - AMBITO DI APPLICAZIONE RISPETTIVO.*

La norma contenuta nell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, la quale prevede la reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore ingiustamente licenziato, si applica solo alle imprese industriali e commerciali (o agricole) che abbiano unità produttive con più di quindici (o cinque) dipendenti, ovvero occupino in uno stesso comune più di quindici (o cinque) dipendenti, anche se con unità produttive di livello inferiore, giuste le Disposizioni dell'art. 35 della stessa legge. La disciplina contenuta, invece, negli artt. 8 e 11 della legge n. 604 del 1966, i quali prevedono la riassunzione meramente obbligatoria del lavoratore ingiustamente licenziato o, in alternativa, il versamento di un'indennità, è applicabile ai lavoratori estranei all'unità o alle unità produttive, sempreché il numero dei dipendenti superi comunque il limite di trentacinque previsto all'art. 11 citato. Da ultimo, resta pur sempre in vigore il regime di cui all'art. 2118 cod. civ., quando non sussista nessuno dei due livelli occupazionali come sopra precisati e rilevanti per le anzidette diverse discipline della reintegrazione o dell'Obbligo di riassunzione del lavoratore. (V 5028/80, mass n 408886; (V 3247/80, mass n 407039; (V 2199/75, mass n 375981; (Conf 2691/80, mass n 406471; (Conf 2578/79, mass n 398914; (Conf 5058/78, mass n 394815; (Conf 2308/77, mass n 386010; (Conf 2478/76, mass n 381266).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)