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Sez. L, Sentenza n. 2478 del 28/06/1976 (Rv. 381266 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - MANCANZA - LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO EX LEGGE N 300 DEL 1970 - RIASSUNZIONE OBBLIGATORIA EX LEGGE N 604 DEL 1966 - DISCIPLINA DELL'ART 2118 COD CIV - RISPETTIVE CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1976-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381266-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - MANCANZA - LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO EX LEGGE N 300 DEL 1970 - RIASSUNZIONE OBBLIGATORIA EX LEGGE N 604 DEL 1966 - DISCIPLINA DELL'ART 2118 COD CIV - RISPETTIVE CONDIZIONI.*

La norma contenuta nell'art 18 della legge n 300 del 1970, la quale prevede la reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore ingiustamente licenziato, si applica solo alle imprese industriali e commerciali (o agricole) che abbiano unita produttive con piu di quindici (o cinque) dipendenti, ovvero occupino in uno stesso comune piu di quindici (o cinque) dipendenti, anche se con unita produttive di livello inferiore, giusta le Disposizioni dell'art 35 della stessa legge. La disciplina contenuta, invece, negli artt 8 e 11 della legge n 604 del 1966, i quali prevedono la riassunzione meramente obbligatoria del lavoratore ingiustamente licenziato o, in alternativa, il versamento di un'indennita, e applicabile ai lavoratori estranei all'unita o alle unita produttive, sempreche il numero dei dipendenti superi comunque il limite di trentacinque previsto all'art 11 citato. Da ultimo, resta pur sempre in vigore il regime di cui all'art 2118 cod civ, quando non sussista nessuno dei due livelli occupazionali come sopra precisati e rilevanti per le anzidette diverse discipline della reintegrazione o dell'Obbligo di riassunzione del lavoratore. (V 2199/75, mass n 375981).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)