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Sez. 2, Sentenza n. 3403 del 02/08/1977 (Rv. 386950 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1977-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386950-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - CONDIZIONI.*

Il giudice d'appello puo rimettere la causa al giudice di primo grado solo se la sentenza impugnata sia inesistente, o nei casi tassativamente previsti dagli artt 353 e 354 cod proc civ: in tutti gli altri casi di nullita processuale verificatasi nel primo giudizio (nella specie trattavasi di omessa comunicazione di un'ordinanza emessa fuori udienza), il giudice d'appello, accertata l'invalidita, deve decidere nel merito. (Conf 600/72, mass n 356643).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)