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Sez. 3, Sentenza n. 7765 del 29/04/1985 Ud. (dep. 26/08/1985) Rv. 170265 - 01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - GETTO PERICOLOSO DI COSE - AUTONOMIA RISPETTO ALL'IPOTESI CRIMINOSA DI CUI ALL'ART. 20 LEGGE 13 LUGLIO 1966 N. 615 - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1985-04-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/170265-01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - GETTO PERICOLOSO DI COSE - AUTONOMIA RISPETTO ALL'IPOTESI CRIMINOSA DI CUI ALL'ART. 20 LEGGE 13 LUGLIO 1966 N. 615 - SUSSISTENZA.*

L'art. 20 della legge 13 luglio 1966 n. 615 punisce soltanto l'omesso apprestamento dei mezzi più progrediti di abbattimento delle emissioni quale presidio tecnico contro l'inquinamento e nulla dispone circa l'ulteriore condotta di violazione dei parametri consentiti dalla legge e dalle relative prescrizioni amministrative, sicché in quest'ultima ipotesi si realizza l'autonoma previsione dell'art. 674 cod. pen. (V mass n 161298; (V mass n 135660; (V mass n 135571).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 674 CORTE COST., Legge 13/07/1966 num. 615 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)