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Sez. 5, Sentenza n. 8870 del 09/10/2014 Ud. (dep. 27/02/2015) Rv. 263422 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ MATERIALE | Fotocopia di origine inesistente - Configurabilità del reato - Possibilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-10-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263422-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ MATERIALE

Non integra il delitto di falsità materiale previsto dagli artt. 476 e 482 cod. pen., la condotta di colui che esibisca la falsa fotocopia di un provvedimento amministrativo inesistente, qualora si tratti di fotocopia esibita ed usata come tale dall'imputato e, pertanto, priva dei requisiti, di forma e di sostanza, capaci di farla sembrare un atto originale o la copia conforme di esso ovvero comunque documentativa dell'esistenza di un atto corrispondente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto penalmente irrilevante, da parte di un geometra, la trasmissione via telefax di una autorizzazione ambientale inesistente al committente dei lavori di ristrutturazione di un immobile).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 477, Cod. Pen. art. 482

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)