Sez. L, Sentenza n. 2840 del 11/03/2000 (Rv. 534766 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO PORTUALE | Spettanza dell'indennità "una tantum" e del T.F.R. maggiorato per i lavoratori portuali con diritto al pensionamento anticipato ex legge n. 26 del 1987 - Soggetti obbligati - Individuazione - Accollo cumulativo "ex lege" alle compagnie portuali di appartenenza e al Fondo Gestione Istituti Contrattuali Lavoratori Portuali - Configurabilità - Controversia promossa da tali lavoratori per il pagamento di interessi e rivalutazione - Legittimazione passiva del Fondo - Sussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO PORTUALE
L'obbligo di corrispondere ai lavoratori portuali aventi diritto al pensionamento anticipato, ai sensi del D.L. 17 dicembre 1986 n. 873, convertito in legge 13 febbraio 1987 n. 26, l'indennità "una tantum" e il trattamento di fine rapporto maggiorato è posto "ex lege" cumulativamente a carico sia delle singole compagnie portuali che del Fondo Gestione Istituti Contrattuali Lavoratori Portuali (istituito con legge n. 26 del 1981 e posto in liquidazione con D.L. n. 6 del 1990, convertito in legge n. 58 del 1990); quest'ultimo, pertanto, è legittimato passivo nelle controversie proposte da tali lavoratori per conseguire il pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria su dette spettanze.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/04/1983 num. 103 art. 3, Legge 23/05/1983 num. 230, Decreto Legge 17/12/1986 num. 873 art. 9, Decreto Legge 17/12/1986 num. 873 art. 11, Legge 13/02/1987 num. 26, Legge 17/02/1981 num. 26, Decreto Legge 22/01/1990 num. 6 CORTE COST., Legge 24/03/1990 num. 58 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)