Sez. L, Sentenza n. 6468 del 10/06/1993 (Rv. 482746 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Lavoro portuale | Lavoratori associati alle compagnie e gruppi portuali e dipendenti delle medesime - Spettanza del T.F.R. maggiorato previsto per i lavoratori portuali con diritto al pensionamento anticipato ex art. 3 D.L. n. 103 del 1983 - Soggetti obbligati - Individuazione - Accollo cumulativo "ex lege" - Configurabilità.
Lavoro - Lavoro subordinato - Lavoro portuale
Nella disciplina previgente all'art. 9 della legge n. 26 del 1987 (di conversione del D.L. n. 873 del 1986) l'erogazione del trattamento di fine rapporto maggiorato, prevista a favore dei lavoratori portuali aventi diritto al pensionamento anticipato dall'art. 3, primo comma, del D.L. 6 aprile 1983 n. 103 (convertito nella legge 23 maggio 1983 n. 230) spetta sia ai lavoratori associati alle compagnie e gruppi portuali che ai dipendenti delle medesime; il corrispondente debito è posto dalla suddetta norma a carico sia della compagnia o gruppo portuale che del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali (istituito con legge 22 marzo 1967 n. 161, e successivamente posto in liquidazione con D.L. 22 gennaio 1990 n. 6, convertito in legge 24 marzo 1990 n. 58) con la previsione "ex lege" di un accollo cumulativo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1273, Legge 22/03/1967 num. 161, Decreto Legge 06/04/1983 num. 103 art. 3, Legge 23/05/1983 num. 230, Decreto Legge 17/12/1986 num. 873 art. 9, Legge 13/02/1987 num. 26, Decreto Legge 22/01/1990 num. 6 CORTE COST., Legge 24/03/1990 num. 58 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)