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Sez. L, Sentenza n. 5024 del 11/03/2004 (Rv. 571018 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD SUBSTANTIAM" - CONVENZIONALE | Presunzione della previsione della forma convenzionale per la validità del contratto - Superamento - Ammissibilità - Fattispecie in tema di forma delle dimissioni nel settore degli edili.
Stato
decisa il 2004-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571018-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD SUBSTANTIAM" - CONVENZIONALE

La presunzione prevista dall'art. 1352 cod. civ. - a norma del quale se le parti hanno convenuto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che essa sia stata voluta per la validità del contratto stesso - può essere superata nel caso in cui si pervenga, sulla base dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ., ad una interpretazione certa di segno contrario. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva ritenuto che il richiamo contenuto nell'art. 72 del c.c.n.l. per gli edili alla forma scritta per la comunicazione del preavviso di licenziamento e di dimissioni non comportasse la previsione della forma scritta ai fini della validità delle dimissioni).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1352, Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)