Sez. 1, Sentenza n. 1015 del 15/03/1975 (Rv. 374416 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - IMPOSTA (TIPO E TASSO) - COMPLEMENTARE - INTERESSI - VALORE IMPONIBILE - RETTIFICA DEL CONTRIBUENTE - EFFICACIA VINCOLANTE - PRECLUSIONE DEL GIUDIZIO DI CONGRUITA - INSUSSISTENZA - INTERESSI MORATORI - DECORRENZA ULTERIORE - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - IMPOSTA (TIPO E TASSO) - COMPLEMENTARE - INTERESSI - VALORE IMPONIBILE - RETTIFICA DEL CONTRIBUENTE - EFFICACIA VINCOLANTE - PRECLUSIONE DEL GIUDIZIO DI CONGRUITA - INSUSSISTENZA - INTERESSI MORATORI - DECORRENZA ULTERIORE - ESCLUSIONE.*
In materia di imposta di registro, qualora il contribuente rettifichi, mediante un'impegnativa offerta integrativa, effettuata anche in Sede di ricorso alle commissioni tributarie, gli elementi relativi al valore del bene trasferito risultanti dal contenuto dell'atto sottoposto a registrazione, tale rettifica e vincolante per il contribuente, avendo natura confessoria, e da facolta all'ufficio impositore di acquisire immediatamente il maggior importo dovuto, senza che ne resti precluso l'ulteriore corso del giudizio di congruita. Da tanto consegue che il contribuente e liberato dall'Onere degli interessi moratori a partire dalla data della rettifica e nei limiti dell'ammontare di questa. (V 2804/73 mass n 366365; 2695/72, mass n 360333).*
Riferimenti normativi: Legge 26/01/1961 num. 29 art. 1 CORTE COST., Legge 26/01/1961 num. 29 art. 2, Legge 26/01/1961 num. 29 art. 3, Legge 28/03/1962 num. 147 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)