Sez. 5, Sentenza n. 48282 del 10/11/2004 Ud. (dep. 15/12/2004) Rv. 230514 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Bancarotta semplice - Concorso cosiddetto esterno tra le fattispecie - Sussistenza - Ammissibilità della continuazione.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
In tema di reati fallimentari - poichè la previsione di cui all'art. 219, comma secondo n. 1 L.F. limita la considerazione unitaria della bancarotta alla sfera interna di ciascuno degli artt. 216 e 217 L.F. -, deve ritenersi possibile il concorso cosiddetto esterno tra la bancarotta fraudolenta e la bancarotta semplice, che costituiscono due fattispecie di reato fra loro completamente autonome, con conseguente ammissibilità della continuazione tra le due figure delittuose. (Nella specie, la Corte ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto il concorso fra i due reati in presenza di condotte autonome e indipendenti, quali l'omessa tenuta dei libri contabili e la distrazione delle merci).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2, Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge Falliment. art. 219 com. 2 n. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)