Sez. 5, Sentenza n. 3619 del 15/12/2006 Ud. (dep. 31/01/2007) Rv. 236050 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Pluralità di fatti di bancarotta fraudolenta e semplice nel contesto di un unico fallimento - Applicabilità della disciplina della continuazione - Esclusione - Integrazione della circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma secondo, n. 1 L.F..
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
In tema di pluralità di fatti di bancarotta (art. 216, 217 e 224 L.F.), la commissione, nel contesto di un unico fallimento, di più fatti di bancarotta fraudolenta e semplice, previsti e sanzionati rispettivamente dagli articoli 216 e 217 L.F., integra l'ipotesi della bancarotta aggravata per pluralità di fatti cui è applicabile la disciplina dettata dall'art. 219, comma secondo, n. 1, L.F. e non già quella della continuazione, in quanto non è ragionevole punire con maggiore asprezza chi abbia commesso un fatto di bancarotta fraudolenta e un fatto di bancarotta semplice, rispetto a colui che abbia commesso più fatti di bancarotta fraudolenta.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge Falliment. art. 219 com. 2 n. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)