Sez. 5, Sentenza n. 8041 del 07/06/1996 Ud. (dep. 16/08/1996) Rv. 206386 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Bancarotta semplice - Concorso "esterno" tra le due fattispecie di reato - Possibilità - Sussistenza - Conseguente ammissibilità della continuazione - Fattispecie: autonomia delle singole condotte.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
In tema di reati fallimentari, poiché l'art. 219, comma secondo n. 1, L. Fall. limita la considerazione unitaria della bancarotta alla sfera interna di ciascun degli artt. 216 e 217 legge Fallimentare, deve ritenersi possibile il concorso cosiddetto "esterno" tra la bancarotta fraudolenta e la bancarotta semplice, che costituiscono due fattispecie di reato fra loro completamente autonome. Pertanto, sulla base di tale principio, può ammettersi la continuazione tra fatti di bancarotta fraudolenta e fatti di bancarotta semplice. (La S.C., nel rigettare il ricorso, ha osservato che ci sono certamente ipotesi - non ricorrenti nella specie, va valutata l'autonomia delle singole condotte - nelle quali si può escludere il concorso, ogni qualvolta le fattispecie materiali di singole ipotesi di bancarotta semplice e bancarotta fraudolente si identifichino o comunque siano le une riconducibili alle altre, come la specie al genere, ma si tratta di una valutazione di fatto che il giudice di merito può operare qualora i dati probatori a sua disposizione dimostrano una commistione di condotte criminose tali da identificare più comportamenti in una sola condotta).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST., Legge Falliment. art. 219 reiterazione 219 00 com. 2 n. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)