Sez. 5, Sentenza n. 27231 del 03/06/2005 Ud. (dep. 21/07/2005) Rv. 236182 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Pluralità di fatti di bancarotta fraudolenta e semplice nel contesto di un unico fallimento - Applicabilità della disciplina della continuazione - Esclusione - Integrazione della circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma secondo n. 1, L.F..
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
Integra l'ipotesi della bancarotta aggravata per pluralità di fatti - cui è applicabile la disciplina dettata dall'art. 219, comma secondo n. 1, L.F. e non già quella della continuazione - la commissione, nel contesto di un unico fallimento, di più fatti di bancarotta fraudolenta e di bancarotta semplice, previsti e sanzionati rispettivamente dagli artt. 216 e 217 L.F., considerato che non è ragionevole punire con maggiore asprezza chi abbia commesso un fatto di bancarotta fraudolenta e un fatto di bancarotta semplice, rispetto a colui che abbia commesso più fatti di bancarotta fraudolenta.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge Falliment. art. 219 com. 2 n. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)