Sez. 5, Sentenza n. 29467 del 17/12/2008 (Rv. 606006 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - IN GENERE | Fatture soggettivamente inesistenti - Nozione - Provenienza della merce da soggetto diverso da quello figurante in fattura - Rilevanza ai fini dell'IVA - Ragioni - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - IN GENERE
In tema di IVA, la nozione di fattura soggettivamente inesistente presuppone, da un lato, l'effettività dell'acquisto dei beni entrati nella disponibilità patrimoniale dell'impresa utilizzatrice delle fatture e, dall'altro, la simulazione soggettiva, ossia la provenienza della merce da ditta diversa da quella figurante sulle fatture medesima, circostanza quest'ultima non indifferente ai fini dell'IVA, dal momento che la qualità del venditore può incidere sulla misura dell'aliquota e, per conseguenza, sull'entità dell'imposta che l'acquirente può legittimamente detrarre.(Principio affermato con riferimento al caso di acquisto di carni apparentemente provenienti da importatori e, quindi, con IVA al 19%, ma in realtà acquistate da allevatori che scontavano una tariffa agevolata del 10%, sicchè la detrazione esposta dalla contribuente nella misura ordinaria del 19 % era da considerarsi indebita per differenza).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)