Sez. 1, Sentenza n. 4243 del 08/06/1999 Cc. (dep. 12/07/1999) Rv. 213950 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Riabilitazione - Competenza alla concessione - Appartiene alla Corte d'appello.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE
Anche dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale la competenza in materia di riabilitazione da misure di prevenzione spetta alla Corte d'appello nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria che dispose l'applicazione della misura, in quanto l'art. 210 disp. att. cod. proc. pen. ha fatto salvi i criteri attributivi della competenza previsti da leggi o decreti stabiliti in deroga alla disciplina del nuovo codice, sui quali la riserva "in quanto compatibili" contenuta nell'ultimo comma dell'art. 15 della legge n. 327 del 1988 non ha inciso.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 683, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 683, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 210 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 210 CORTE COST., Legge 03/08/1988 num. 327 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)