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Sez. 1, Sentenza n. 35633 del 09/10/2002 Cc. (dep. 23/10/2002) Rv. 222374 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Riabilitazione - Competenza della corte d'appello e non del tribunale di sorveglianza - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-10-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222374-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE

La riabilitazione da misura di prevenzione, prevista dall'art.15 della legge 3 agosto 1988 n.327, è tuttora di competenza della corte d'appello, secondo quanto espressamente previsto (in conformità a quella che era, all'epoca, l'ordinaria disciplina in materia di riabilitazione) dalla suindicata disposizione normativa, da ritenersi ancor oggi in vigore in tutte le sue parti, atteso che l'art. 683 del nuovo codice di procedura penale attribuisce, innovativamente, al tribunale di sorveglianza la competenza a decidere sulle sole richieste di riabilitazione da condanna penale e fa comunque esplicitamente salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti.

Riferimenti normativi: Legge 03/08/1988 num. 327 art. 15, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 683, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 683

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)