Sez. 1, Sentenza n. 23941 del 20/04/2004 Cc. (dep. 25/05/2004) Rv. 228987 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Riabilitazione - Competenza della Corte d'appello - Sussistenza - Applicabilità dell'art. 683 cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE
La competenza a disporre la riabilitazione da misura di prevenzione appartiene alla Corte d'appello ai sensi dell'art. 15 della legge 3 agosto 1988 n. 327, disposizione tuttora in vigore, atteso che l'art. 683 cod. proc. pen. attribuisce, innovativamente, al tribunale di sorveglianza la competenza a decidere sulle sole richieste di riabilitazione da condanna penale e fa, comunque, salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti.
Riferimenti normativi: Legge 03/08/1988 num. 327 art. 15, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 683, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 683, Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)