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Sez. 1, Sentenza n. 1846 del 21/03/1996 Cc. (dep. 23/05/1996) Rv. 204689 - 01

Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - In genere | Riabilitazione - Competenza - Corte d'appello - Esclusione - Tribunale di sorveglianza - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-03-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204689-01

Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - In genere

La competenza a decidere in tema di riabilitazione conseguente all'applicazione di una misura di prevenzione spetta al Tribunale di sorveglianza. La indicazione quale giudice competente della corte di appello contenuta nel primo comma dell'art. 15 legge 3 agosto 1988 n. 327 deve essere infatti coordinata con l'ultimo comma della stessa norma, per il quale "si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale riguardanti la "riabilitazione". Il rinvio sta a significare la volontà del legislatore di uniformare la disciplina processuale della riabilitazione da misura di prevenzione a quella prevista in materia di riabilitazione in generale dal codice di procedura penale, quello vigente all'epoca di emanazione della norma, e quello vigente oggi, che all'art. 683 cod. proc. pen. indica il tribunale di sorveglianza quale organo competente a decidere in tale materia. L'inciso "in quanto compatibili" non costituisce ostacolo a tale interpretazione, non essendo ravvisabile incompatibilità alcuna tra la disciplina della riabilitazione da misura di prevenzione e quella dettata dal codice di procedura penale del 1988.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 683, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 683, Legge 03/08/1988 num. 327 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)