Sez. 5, Sentenza n. 3356 del 16/12/1980 Cc. (dep. 27/01/1981) Rv. 147416 - 01
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - CAUTELA PROCESSUALE ED ESIGENZA DI DIFESA SOCIALE.*
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - CAUTELA PROCESSUALE ED ESIGENZA DI DIFESA SOCIALE.*
A norma dell'art 1 della legge 22 maggio 1975, n 152, il giudice nel decidere circa la concessione della liberta provvisoria ha l'Obbligo di considerare due distinte esigenze: l'una, consistente nell'assenza di ragioni processuali ostative, che si risolvono, di regola, nella necessita di evitare l'inquinamento delle prove e di assicurare la presenza dell'imputato nel procedimento, l'altra rappresentata dalla necessita che non sussista la probabilita, in relazione alla gravita e alla personalita dell'imputato, che questo lasciato libero, possa commettere reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettivita. Il giudizio negativo in ordine anche ad una sola delle due predette esigenze preclude la possibilita di concedere il beneficio.*
Riferimenti normativi: Legge 22/05/1975 num. 152 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)