Sez. 2 - , Ordinanza n. 17876 del 03/07/2019 (Rv. 654465 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - IN GENERE | Frutti dovuti dal condividente in relazione all’uso esclusivo di un immobile oggetto di divisione - Natura - Frutti civili - Criterio di liquidazione - Valore locativo.
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - IN GENERE
Ai fini della determinazione dei frutti che uno dei condividenti deve corrispondere in relazione all'uso esclusivo di un immobile oggetto di divisione giudiziale, occorre far riferimento ai frutti civili, i quali, identificandosi nel corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, ben possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1111, Cod. Civ. art. 713, Cod. Civ. art. 714, Cod. Civ. art. 723, Cod. Civ. art. 820 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)