Sez. L, Sentenza n. 8675 del 24/11/1987 (Rv. 456129 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE - INQUADRAMENTO SPETTANTE AL LAVORATORE - DETERMINAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - CRITERI - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AL CCNL 26 LUGLIO 1979 PER IL PERSONALE DELLE IMPRESE DI SPEDIZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE - INQUADRAMENTO SPETTANTE AL LAVORATORE - DETERMINAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - CRITERI - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AL CCNL 26 LUGLIO 1979 PER IL PERSONALE DELLE IMPRESE DI SPEDIZIONE.*
La Determinazione dell'inquadramento spettante al lavoratore deve avvenire attraverso un processo logico che implica l'individuazione, anzitutto, dei criteri astratti caratterizzanti le singole qualifiche secondo la disciplina collettiva del rapporto (la cui interpretazione, da parte del giudice del merito, è censurabile, in Sede di legittimità, solo per violazione delle regole legali di ermeneutica o per vizi di motivazione), l'accertamento, quindi, delle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore e la comparazione, infine, fra queste ed i compiti caratterizzanti le categorie o qualifiche definite dalla disciplina collettiva. (nella specie, l'impugnata sentenza aveva, in particolare, ritenuto che ai fini dell'inquadramento nel primo livello - ai sensi della disposizione dell'art. 5 del C.C.n.L. 26 luglio 1979 per il personale delle imprese di spedizione, riproduttiva di identica disposizione del C.C.n.L. 4 maggio 1976 - fosse sufficiente lo svolgimento di mansioni di cassiere principale con alle dipendenze almeno un cassiere della stessa Sede, non essendo altresì necessario, come invece richiesto per gli altri capi reparto, che le mansioni del detto cassiere rivestissero importanza analoga a quelle dei capiservizio. La suprema Corte ha confermato detta decisione, ritenendo, in particolare, corretta l'interpretazione della suindicata disciplina collettiva anche in relazione alle previsioni del regolamento del personale dell'i.N.T. Del 9 febbraio 1978). (V 1260/86, mass n 447713; (V 4542/83, mass n 429414).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 26/07/1979 num. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)