Sez. 5, Sentenza n. 47120 del 03/10/2003 Cc. (dep. 10/12/2003) Rv. 227578 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI | Ordinanza del giudice di pace che, rigettata la richiesta di archiviazione, dispone la restituzione degli atti al P.M., ordinandogli di provvedere all'emanazione del decreto di citazione a giudizio - Atto abnorme - Sussistenza - Ragioni.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI
È abnorme il provvedimento con cui il giudice di pace, rigettata la richiesta di archiviazione, disponga la restituzione degli atti al P.M. ordinandogli di emanare, tramite la polizia giudiziaria, il decreto di citazione a giudizio, in quanto nel procedimento dinnanzi al giudice di pace, ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n. 274 del 2000, si osservano, in quanto applicabili, le norme del codice di rito, con la conseguenza che, in tale ipotesi, si applica il principio generale posto dall'art. 409, comma quinto, cod. proc. pen., in virtù del quale la vocatio in ius spetta al giudice.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 17 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 128, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 128
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)