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Sez. 1, Sentenza n. 3026 del 18/05/1995 Cc. (dep. 05/07/1995) Rv. 202131 - 01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale - Condizioni - Prova di avvenuto completo ravvedimento - NecessitĂ  - Esclusione - Elementi idonei a giustificare un giudizio prognostico favorevole - Sufficienza.
Stato
decisa il 1995-05-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202131-01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)

Ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale non si esige la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del passato e che si sia quindi del tutto ravveduto, non corrispondendo una tale esigenza alla logica della misura alternativa in questione che costituisce invece uno strumento di messa in prova. Infatti il secondo comma dell'art. 47 dell'Ordinamento Penitenziario prevede che l'affidamento in prova sia adottato nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento contribuisca alla rieducazione del reo ed assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)