Sez. 1, Sentenza n. 688 del 05/02/1998 Cc. (dep. 27/04/1998) Rv. 210389 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale - Presupposti - Avvenuto completamento del processo di rieducazione - Necessità - Esclusione - Inizio di detto processo - Sufficienza - Criteri di valutazione - Fattispecie.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
L'affidamento in prova al servizio sociale non presuppone una totale assenza di pericolosità sociale del condannato, quale realizzabile solo attraverso il completamento del processo di rieducazione, ma postula soltanto l'esistenza di elementi dai quali possa desumersi l'avvenuto inizio di detto processo, da riguardarsi come concettualmente identico per qualsiasi condannato, indipendentemente dalla natura del reato commesso.La valutazione di detto processo non può essere, poi, condizionata da dichiarazioni, più o meno attendibili, di "autocritica" e di ripudio del proprio passato (afferenti, come tali, più alla sfera morale che a quella giuridica), dovendosi invece aver riguardo essenzialmente, in armonia con la visione laica cui si ispira l'ordinamento giuridico, alla prospettiva che il condannato acquisisca la consapevolezza della necessità di rispettare le leggi penali e di conformare, in genere, il proprio agire ai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale sanciti dall'ordinamento medesimo. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C. ha cassato con rinvio l'ordinanza con la quale il tribunale di sorveglianza aveva respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da soggetto condannato per reati contro la pubblica amministrazione, sull'assunto che costui, pur presentando "l'esistenza,<in nuce>, di un iniziale percorso rieducativo", non aveva tuttavia dimostrato un vero e proprio "recupero di valori morali", attraverso la "esplicita presa di distanza dal proprio passato criminoso"ed era pertanto da considerare ancora socialmente pericoloso).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)