Sez. 1, Sentenza n. 2481 del 03/04/2000 Cc. (dep. 25/05/2000) Rv. 216037 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Semilibertà - Condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società - Mancata ammissione di colpevolezza - Ostatività al riconoscimento di dette condizioni - Esclusione.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
L'esistenza delle condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società, quali richieste, ai fini della concessione della semilibertà, dall'art.50, comma quarto, dell'ordinamento penitenziario, non può essere esclusa per il solo fatto che il condannato rifiuti di ammettere la propria colpevolezza, dovendosi invece aver riguardo essenzialmente, in armonia con la visione laica cui si ispira l'ordinamento giuridico, alla prospettiva che lo stesso condannato acquisisca consapevolezza della necessità di rispettare le leggi penali e di conformare, in genere, il proprio agire ai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale sanciti dall'ordinamento.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 48 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 50 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)