Sez. L, Sentenza n. 5777 del 10/06/1998 (Rv. 516324 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE | Indagini tecniche suppletive o integrative, audizione del consulente a chiarimenti, rinnovazione della consulenza - Esercizio (o mancato esercizio) di poteri in tal senso da parte del giudice di merito - Discrezionalità e insindacabilità in cassazione - Fattispecie relativa a audizione a chiarimenti in appello del c.t.u. nominato nel primo grado.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE
Rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, e l'esercizio di un tale potere (così come il mancato esercizio) non è censurabile in sede di legittimità (nella specie il giudice di appello aveva sentito a chiarimenti il consulente tecnico nominato dal giudice di primo grado, disattendendo la richiesta di una delle parti - che poi se ne era doluta in Cassazione - di disporre una nuova consulenza medico - legale).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 196, Cod. Proc. Civ. art. 197
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)