Sez. 5, Sentenza n. 11462 del 19/09/2000 Ud. (dep. 10/11/2000) Rv. 217529 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE | Delitto - Punibile con l'ergastolo a seguito della applicazione di un'aggravante - Esclusione in giudizio dell'aggravante - Applicabilità della diminuente di cui all'art. 442 cod.proc.pen. - Condizioni.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE
Ai fini della applicazione della diminuente di cui all'art. 442 cod.proc.pen., nel caso sia stata formulata imputazione per un reato che, per effetto della contestazione di circostanza aggravante, risulti punibile con l'ergastolo, il giudice di merito -una volta che abbia escluso detta aggravante- deve accertare se l'esclusione sia avvenuta a seguito della espletata istruttoria dibattimentale, ovvero se detta aggravante sia stata erroneamente contestata "ab origine". Nella prima ipotesi, deve essere negata la applicazione della diminuente (per la implicita, riconosciuta impossibilità di definizione del procedimento allo stato degli atti), mentre nella seconda, tale diminuente può essere riconosciuta solo quando sia certo che l'erroneità della contestazione era, comunque, già ricavabile dagli atti, ancor prima della celebrazione del dibattimento.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 442 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)