Sez. 1, Sentenza n. 11662 del 19/11/1998 (Rv. 520833 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE | Compenso - Decreto di liquidazione - Suo carattere definitivo e sua natura decisoria - Conseguente impugnabilità per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. - Revocabilità del decreto - Esclusione - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE
Il decreto con il quale il Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 165, comma secondo, e 39, comma primo, legge fall., liquida il compenso al commissario giudiziale nell'ambito della procedura di concordato preventivo ha natura decisoria e carattere definitivo, non essendo soggetto a reclamo. Da tale sua natura, tipica della funzione giurisdizionale, consegue, per un verso, la sua impugnabilità per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., per l'altro, la sua non revocabilità ad opera dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso, la quale ha consumato, con l'adozione dello stesso, il proprio potere decisionale al riguardo.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 39 CORTE COST., Legge Falliment. art. 165 com. 2, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 165 com. 2 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)