Sez. 1, Sentenza n. 3488 del 21/02/2004 (Rv. 570374 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE | Compenso - Decreto di liquidazione - Natura decisoria - Ricorribilità in Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. - Termine per l'impugnazione - Decorrenza - Proposizione di reclamo o revisione - Irrilevanza - Fondamento - Conseguenze in tema di ricorso per Cassazione avverso eventuale decreto confermativo del primo.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE
In tema di concordato preventivo, il decreto di liquidazione del compenso al commissario giudiziale ha natura decisoria, è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. e non è suscettibile di reclamo o di istanza di revisione; ne consegue che l'impugnazione immediata tramite ricorso per Cassazione non può in alcun modo essere posticipata ad un termine successivo all'esito di un eventuale reclamo o istanza di revisione (peraltro non previsti), onde, ove sia impugnato per Cassazione un eventuale decreto confermativo del primo, detta impugnazione deve ritenersi inammissibile per effetto del formarsi del giudicato sul primo decreto, non tempestivamente impugnato.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 39 CORTE COST., Legge Falliment. art. 165 com. 2, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 165 com. 2 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)