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Sez. U, Sentenza n. 17 del 21/06/2000 Ud. (dep. 21/09/2000) Rv. 216663 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE | Indagini relative a delitti di criminalità organizzata - Condizioni per disporre intercettazioni: sufficienti indizi di reato e necessità delle indagini - Informazioni legittimamente acquisite dalla P.G. e riferite al P.M. - Sufficienza.
Stato
decisa il 2000-06-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216663-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE

Poiché il ricorso a intercettazioni telefoniche nel corso di indagini relative a delitti di criminalità organizzata è consentito in presenza di sufficienti indizi di reato (e non di colpevolezza) e quando le stesse risultino "necessarie" (e non "indispensabili") per il proseguimento delle indagini, in ipotesi di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti sono da ritenere idonee a integrare il requisito della sufficienza degli indizi di reato le informazioni legittimamente acquisite dagli organi di polizia giudiziaria, riferite al P.M. e da questo poste a fondamento della richiesta di autorizzazione alle intercettazioni.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 CORTE COST., Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 13 CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 3 bis CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)