Sez. 6, Sentenza n. 727 del 25/11/2003 Cc. (dep. 15/01/2004) Rv. 227895 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE - IN GENERE | Specifica motivazione - Necessità - Ragioni - Motivazione "di stile" o richiamo alla norma - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie in tema di indagini relative a delitti di criminalità organizzata.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE - IN GENERE
In materia di intercettazioni telefoniche, le condizioni di validità delle operazioni vanno valutate con particolare rigore, perché esse sono commisurate alla natura eccezionale dei limiti apponibili ad un diritto personale di carattere inviolabile previsto dall'art. 13 Cost. qual è quello della libertà e segretezza delle comunicazioni, sicché il giudice deve fornire concreta dimostrazione del corretto uso del potere conferitogli tramite un'adeguata e specifica motivazione del provvedimento autorizzativo. Ne consegue che detto obbligo motivazionale non può ritenersi assolto con il ricorso a citazioni o perifrasi apodittiche del contenuto delle norme che disciplinano l'assunzione del mezzo probatorio, né con il mero richiamo del contenuto delle richieste inoltrate dagli organi investigativi. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto l'inutilizzabilità, ai fini dell'emissione della misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., dei risultati delle operazioni eseguite sulla base di un provvedimento autorizzativo emesso in base all'art. 13 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, la cui motivazione si limitava a recepire la richiesta formulata dal P.M. sulla base dei risultati delle investigazioni svolte).
Riferimenti normativi: Legge 12/07/1991 num. 203 art. 13, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 271 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)