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Sez. 1, Sentenza n. 8767 del 14/03/1989 Ud. (dep. 21/06/1989) Rv. 181616 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - REATO CONTINUATO - DETERMINAZIONE DI PENA BASE MAGGIORE DI QUELLA FISSATA NEL PRIMO GIUDIZIO DI MERITO IN RELAZIONE AL REATO ALLORA RITENUTO PIÙ GRAVE - ILLEGITTIMITÀ, ANCHE IN CASO DI SCELTA DI DIVERSO REATO BASE.*
Stato
decisa il 1989-03-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/181616-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - REATO CONTINUATO - DETERMINAZIONE DI PENA BASE MAGGIORE DI QUELLA FISSATA NEL PRIMO GIUDIZIO DI MERITO IN RELAZIONE AL REATO ALLORA RITENUTO PIÙ GRAVE - ILLEGITTIMITÀ, ANCHE IN CASO DI SCELTA DI DIVERSO REATO BASE.*

In materia di reato continuato il divieto di reformatio in peius, in difetto di impugnazione del P.m., riguarda non soltanto la pena complessiva emergente dal rapporto di continuazione tra più reati, bensì la sanzione già determinata nel primo giudizio di merito in relazione al reato allora ritenuto più grave, cosicché il giudice dell'appello, anche se muta la scelta del reato base, non può variare l'entità della pena che vi era stata connessa. (contra mass n 163849; (contra mass n 164611).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)