Sez. 1, Sentenza n. 21650 del 08/11/2005 (Rv. 584711 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - IMPRESE SOGGETTE - IMPRESE DI ASSICURAZIONE | Rapporti di agenzia costituiti con impresa posta in liquidazione coatta amministrativa - Risoluzione di diritto - Indennità di mancato preavviso prevista dalla contrattazione individuale o collettiva - Opponibilità ai creditori - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - IMPRESE SOGGETTE - IMPRESE DI ASSICURAZIONE
In sede di formazione del passivo dell'impresa assicuratrice sottoposta a liquidazione amministrativa, ai sensi e nel vigore dell'art. 6 del d.l. n. 576 del 1978, convertito con modificazioni in legge n. 738 del 1978, l'agente, il cui rapporto si è sciolto "ope legis" con l'apertura della liquidazione stessa, non può far valere nel concorso con gli altri creditori il patto della contrattazione collettiva o individuale che eventualmente gli attribuisca, anche a seguito di detto scioglimento automatico, l'indennità prevista per il recesso della preponente (ferma restando l'efficacia "inter partes" della relativa clausola).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST., Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 art. 6, Legge 24/11/1978 num. 738 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)